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La CESSIONE DEI CREDITI,  è un contratto che regola la cessione a titolo oneroso di crediti frutto di attività economica certamente verificabile, tra il cedente, cioè l'impresa titolare di un credito, e il cessionario, ovvero la società finanziaria in possesso dei necessari requisiti per effettuare l'operazione. Tale contratto si perfeziona con il consenso delle parti, cioè nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha la conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1360 C.C.).

CESSIONE DEL CREDITO PRO SOLUTO: È una forma di garanzia per il cedente: il buon fine del credito ceduto, cioè la riscossione, non è garantito da parte del cedente. Quest'ultimo è tenuto a garantire soltanto l'esistenza e la validità del credito ceduto, nel momento in cui viene effettuata la cessione.

In sintesi, la cessione può essere: 

  • Pro soluto: Quando il cedente non deve rispondere dell'eventuale inadempienza (solvibilità) del debitore. Garantisce solamente dell'esistenza del credito. 

  • Pro solvendo: Quando invece il cedente risponde dell'eventuale inadempienza del debitore.

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PERCHE' CEDERE UN CREDITO

L'impresa cede un credito fondamentalmente per eliminare dal bilancio le partite in sofferenza, che non si riescono a riscuotere, e che invece concorrono a formare il reddito imponibile con conseguenza di aggravio di imposizione fiscale.

In presenza di un utile d'esercizio è sicuramente conveniente alienare un credito di questa natura. Tale operazione genera in pratica un beneficio economico corrispondente al peso dell'imposizione fiscale calcolata sul credito stesso.

I VANTAGGI DERIVATI DALLA CESSIONE DEI CREDITI INESIGIBILI

Il ricorso alla cessione pro-soluto dei crediti offre soprattutto vantaggi di carattere fiscale, economico e giuridico che possono essere così sintetizzati:

- risparmio dei costi di gestione del credito “incagliato” o “in sofferenza” sia per le risorse interne, sia   per le procedure di recupero stragiudiziali e giudiziali.
- minor imposizione fiscale sugli utili conseguente alla registrazione di perdite su crediti che derivano   dalla cessione.
- deducibilità fiscale delle perdite conseguenti la cessione del credito.

SOGGETTI ABILITATI ALL'ACQUISTO DEI CREDITI

La società che acquisisce il credito a titolo oneroso deve essere un soggetto disciplinato dal Testo Unico della Legge Bancaria, Cioè una Società Finanziaria in possesso di requisiti minimi di capitale, con specifico organo amministrativo ed iscritta alla UIC (Ufficio Italiano Cambi).

COME SI PERFEZIONA LA CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto di cessione crediti si perfeziona tra "Cedente e Cessionario" attraverso uno scambio di corrispondenza avente data e contenuto certo.
La comunicazione del cedente è una formale richiesta di cessione a titolo oneroso di crediti che devono essere chiaramente indicati (creditore, credito vantato, documenti comprovanti la certezza del credito stesso e documenti attestanti le eventuali azioni svolte per il recupero)
A tale richiesta risponde il cessionario accettando formalmente l'acquisizione del credito e indicando l'ammontare del valore attribuito
Il cedente notifica poi l'avvenuta cessione al debitore, in copia. La normativa indica chiaramente che non è necessaria l'approvazione di quest'ultimo. Questa comunicazione ha lo scopo di fornire i corretti riferimenti del cessionario, nuovo titolare del credito.

ALCUNI DEI PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.

La normativa che regola la cessione pro soluto dei crediti è contenuta essenzialmente nei seguenti testi :
- Codice Civile art. 1260 1267 per la disciplina generale.
- Legge N. 52, 21/02/91 per la disciplina specifica della cessione dei crediti d'impresa.
- D.LGS.385 del 1/9/93 per l'identificazione dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni di

  acquisto di crediti.
- D.P.R. 917/86 per gli aspetti fiscali.

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