
PERDITE PER INESIGIBILITÀ E ATTI DI DISPOSIZIONE DEL CREDITO PERDITE PER INESIGIBILITÀ
Le perdite per inesigibilità possono essere dedotte, ai sensi del citato art. 101, comma 5, TUIR, soltanto se risultanti da elementi certi e precisi.
A tale proposito possono essere considerati quali elementi comprovanti la perdita su crediti che giustificano la relativa deducibilità, ad esempio:
l'infruttuoso invio di diffide ed intimazioni ad adempiere, direttamente o tramite un legale;
l'attestazione del Giudice dell'esecuzione comprovante la mancanza di beni di proprietà del debitore ovvero l'insussistenza di valore dei beni pignorati;
la dichiarazione di irreperibilità del debitore rilasciata dalla Pubblica autorità;
la dimostrazione, da parte del debitore, di essere stato vittima di truffa accertata, debitamente denunciata e risultante da sentenza del Giudice.
In generale pertanto, come affermato nella RM 6.8.76, n. 9/124, le perdite devono essere "analiticamente comprovate sulla base di una effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita".
Si evidenzia che, secondo quanto specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 23.1.2009, n. 16/E, ancorché il Tribunale abbia emesso un decreto ingiuntivo cui ha fatto seguito un atto di precetto ed il conseguente pignoramento presso terzi, rimasto infruttuoso, tale situazione non può "ritenersi di per sé rivelatrice dell'esistenza di una definitiva perdita sui crediti ... non potendosi escludere l'eventualità che, anche nel breve termine, il debitore riesca, in tutto o in parte, ad assolvere le proprie obbligazioni'. Tale interpretazione appare tuttavia eccessivamente restrittiva, anche in considerazione del fatto che, per l'emissione delle note di credito ai fini IVA, la stessa Agenzia nella Risoluzione 16.5.2008, n. 195/E, ha sostenuto la necessità, con riguardo alle procedure individuali, che la relativa infruttuosità sia attestata con il verbale dell'ufficiale giudiziario comprovante l'insussistenza / insufficienza dei beni da assoggettare ad esecuzione forzata.
Si segnala infine che recentemente il Ministero dell'Interno, nella Circolare n. 557/PAS/6909/12015, nel disciplinare l'attività delle agenzie di recupero crediti, ha affermato che in caso di mancato successo dell'attività di recupero, le stesse sono tenute a redigere una relazione negativa "utilizzabile anche ai fini della deducibilità fiscale".
PERDITE A SEGUITO DI ATTI GIURIDICI DI DISPOSIZIONE DEL CREDITO- Crediti di modesto importo.
In presenza di crediti di modesto importo è possibile dedurre la perdita qualora non sussista la convenienza economica al recupero degli stessi.
Infatti, nella RM 17.9.70, n. 189 e nella citata RM n. 9/124 è stato sostenuto che con riguardo ai
"crediti commerciali di modesto importo, e che siano tali anche in relazione all'entità del portafoglio ... per l'imputazione delle relative perdite agli accantonamenti o per la loro deduzione nel periodo in cui si verificano, possa prescindersi dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri ".
Di fatto dunque, se le spese necessarie per il recupero del credito sono superiori all'importo del credito stesso, la perdita è deducibile senza necessità di ulteriori "prove".
A tal fine può essere opportuno disporre di una comunicazione di un legale dalla quale risulti la misura del credito dallo stesso considerato inesigibile ovvero l'eccessiva onerosità dell'azione di recupero.
Atto di rinuncia unilaterale del creditore
La rinuncia unilaterale, da parte del creditore, alla riscossione del credito (c.d. "remissione"), realizza un'ipotesi di perdita di cui è riconosciuta la deducibilità.
A tale proposito secondo quanto specificato nella RM 6.9.80, n. 9/517, considerato che il principio generale di deducibilità è subordinato all'inerenza dei costi, intesa non soltanto nell'obiettiva riferibilità dell'onere all'esercizio d'impresa, ma anche nell'inevitabilità dello stesso, potrebbe dubitarsi che la rinuncia volontaria ad un credito possa considerarsi come onere inerente.
È stato evidenziato, tuttavia, come l'inerenza, e quindi l'inevitabilità di un costo od onere, va riconosciuta per il solo fatto che lo stesso è collegato ad una scelta di convenienza dell'imprenditore, ossia quando il fine perseguito è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico.
Pertanto, la perdita dovuta a rinuncia volontaria è deducibile soltanto se non ha natura di liberalità e per effetto della stessa si perviene ad un effettivo vantaggio per l'impresa creditrice, da valutare caso per caso.
Sul punto la Corte di Cassazione nella sentenza 29.8.2001, n. 11329, ha sostenuto la legittimità della rinuncia se sono dimostrate le ragioni dell'inconsistenza patrimoniale del debitore e l'inopportunità di agire nei confronti dello stesso qualora tale procedura potrebbe sfociare in un fallimento dal quale il creditore non trae alcun beneficio economico ma soltanto un pregiudizio commerciale. Ai fini della deducibilità è necessario che la rinuncia sia comprovata da un atto formale (atto di remissione del debito, ovvero da una delibera degli organi sociali competenti).
Accordi transattivi
La deducibilità della perdita su crediti è consentita anche qualora derivante da un accordo transattivo tra il creditore ed il debitore volto alla riduzione del credito originario.
A tale proposito si evidenzia che la Corte di Cassazione, con la sentenza 19.11.2007, n. 23863 ha affermato che gli elementi di certezza della perdita possono essere documentati anche qualora venga posta in essere una transazione antieconomica. Infatti, può rientrare nella strategia generale dell'impresa il compimento di operazioni di per sé svantaggiose che tuttavia possono comportare benefici su altri fronti (nel caso esaminato dai Giudici l'accordo transattivo, ancorché antieconomico, era stato raggiunto al fine di mantenere buoni rapporti con il debitore).
Cessione del credito pro-soluto
Con la cessione pro-soluto del credito, il cedente garantisce l'esistenza dello stesso ma non la solvibilità del debitore, con conseguente trasferimento sull'acquirente del rischio di insolvenza.
Con riferimento alla perdita connessa alla cessione del credito, l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 29.2.2008, n. 70/E, accogliendo le conclusioni della giurisprudenza prevalente, ha affermato che "la deducibilità fiscale delle perdite derivanti dalla cessione di crediti (anche pro soluto) non possa prescindere dalla sussistenza dei requisiti di certezza e precisione previsti dalla ... disciplina fiscale". Tale interpretazione è stata confermata altresì nella risposta all'Interrogazione parlamentare 5.11.2008, n. 5-00570.
Sul punto la Corte di Cassazione si è così espressa:
sentenza 4.10.2000, n. 13181
"La cessione «prò soluto» dei crediti ritenuti inesigibili non comporta comunque la deducibilità degli stessi, allorché non siano presenti dati di riferimento precisi, o procedure concorsuali comprovatamente in atto".
sentenza 20.11.2001, n. 14568
"Al di fuori delle ipotesi di procedure concorsuali, la norma non prevede altri automatismi per cui, pur riconoscendo l'idoneità in astratto di una cessione pro soluto a costituire valida ragione per la deducibilità, va evidenziata la necessità che il contribuente che voglia portare in deduzione la perdita deve dimostrare ... gli elementi «certi e precisi» che hanno dato luogo ad una perdita e che gli hanno consigliato di propendere per una cessione pro soluto con un recupero parziale (nella specie del 10% del credito nominale)".
sentenza 23.5.2002, n.7555
sentenza 10.3.2006,
n. 5357
"Le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile se risultano da elementi certi e precisi ... senza ... alcun rilievo alle modalità ed agli strumenti utilizzati per fare emergere tali perdite in bilancio. La circostanza che questo fine venga perseguito mediante una cessione dei crediti pro soluto a prezzo notevolmente inferiore alla loro valuta ... non esonera, quindi, il contribuente dal documentare mediante elementi certi e precisi che la perdita risultante dalla cessione si era già verificata al momento della stessa ovvero che a tale data il debitore era assoggettato a procedure concorsuali".