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CANE TRASCURATO?? : Configurabile il reato di abbandono

  • Penale
  • 13 gen 2017
  • Tempo di lettura: 1 min

Tribunale, Trento, sez. penale, sentenza 09/05/2015 n° 375 Custodire il proprio cane, legato con una catena all'interno di un piccolo recinto, senza cuccia, configura il reato di abbandono di animali. E' quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Trento del 9 maggio 2015, n. 375.

Il caso vedeva un uomo custodire, in periodo invernale, il proprio cane all'interno di un piccolo serraglio, stretto e privo di cuccia, con acqua stagnante, circondato dai propri escrementi.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, fatto proprio dai giudici di merito, qualora le condizioni in cui vengono custoditi gli animali risultino tali da provocare agli stessi uno stato di grave sofferenza, non assume efficacia esimente il fatto che in conseguenza di tali condizioni di custodia l'animale non abbia subito delle vere e proprie lesioni dell'integrità fisica (Cass. pen., Sez. III, 21 dicembre 2005, n. 2774).

Nella fattispecie, sebbene non sia emersa la volontà, in capo al proprietario del cane, di cagionare a quest'ultimo delle lesioni, o comunque di sottoporlo a condizioni contemplate dall'art. 544-ter c.p. (maltrattamento di animali), la condotta dell'uomo deve essere ricondotta all'interno della contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. (abbandono di animali), in quanto emerge la colpevole trascuratezza nei confronti dell'animale.


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