Recupero dei crediti insoluti in via giudiziale e stragiudiziale: l’incasso e le tasse
- Recupero Crediti
- 2 gen 2017
- Tempo di lettura: 4 min

In sintesi la convenienza a portare avanti o meno attività di recupero crediti insoluti in via giudiziale e stragiudiziale nonchè alcuni chiarimenti in merito al trattamento da adottare per ridurre l’impatto fiscale e non creare costi indeducibili.
Differenza tra recupero crediti giudiziale e stragiudiziale
La prima differenza tra recupero dei crediti giudiziale e stragiudiziale consiste nel fatto che quella stragiudiziale è tesa ad evitare il contenzioso con risparmio dei costi di recupero e spinge il debitore a saldare il debito anche se in misura a volte ridotta rispetto al valore nominale mentre quella giudiziale si fonda su una azione appunto giudiziale sulla base della documentazione in possesso del creditore circa la natura e l’importo del credito da incassare e tende in questo modo con tempi più lunghi e costi maggiori ad incassare tutto il credito.
I tempi di incasso
In genere i tempi per l’incasso non sono stimabili con un significativo grado di approssimazione per via delle diverse fattispecie che si possono presentare anche se con una azione extragiudiziale spesso il credito non incassato viene soddisfatto in un mese e più e può essere soggetto anche a dilazioni di pagamento rateizzazioni, anticipi.
Nel caso di procedura giudiziale si possono intromettere fattori esterni come una procedura concorsuale, un errore durante lo svolgimento del processo che ne rallentano o nella peggior parte dei casi possono anche annullare le pretese dei creditori verso i debiti insoluti.
Soprattutto se parliamo di crediti vantati nei confronti di procedure concorsuali come fallimenti, liquidazioni coatte amministrative concordati preventive ecc, in cui l’attivo del nostro debitore viene già quasi “prepotentemente” depauperati di ogni probabilità di recupero.
Le azioni giudiziali per il recupero del credito
Le azioni giudiziali partono dai seguenti elementi giuridici come la notifica dell’atto di precetto, la notifica di decreto ingiuntivo, il pignoramento dei beni del debitore presso lui e presso terzi e fino ad arrivare all’istanza di fallimento o anche alla cessione del credito a società di factoring.
Sulle somme dovute saranno applicati anche gli interessi di mora al saggio legale a decorrere dalla data di omesso versamento.
Le spese comunque sostenute per procedere giudizialmente con il recupero del credito sono chieste a rimborso, sempre proporzionate all’azione di recupero svolta e giudicate inerenti dal giudice che le dovrà valutare.
Gli accessi da parte dei soggetti che si occuperanno del recupero dei crediti avviene generalmente presso il domicilio fiscale del debitore o la sede legale della società insolvente o almeno quella che viene dichiarata tale o comunque presente dai certificati camerali o visure catastali per verificare il possesso di immobili o altri beni registrati che è più difficile sottrarre e più facile quindi aggredire.
A fronte delle attività di recupero saranno richiesti degli onorari o delle provvigioni per l’attività che possono essere concordati a seconda che l’incarico sia dato ad una società di recupero crediti o ad un avvocato sulla base di una percentuale sul credito riscosso, sull’importo del credito nominale, sulla base di forfait o sulla base delle ore lavorate.
Generalmente si concorda un prezzo di apertura pratica, molto basso, talvolta nulla ed una percentuale che a seconda degli scaglioni di credito definiti e autorizzati dalla Questura competente come da Tabelle specifiche depositate, può variare dal 15% al 20%. La forbice quindi, è abbastanza ampia e dipende dalla tipologia di azioni dallo stato del credito (chirografario o meno) dalla fretta che avete nella riscossione, dall’ubicazione fisica del debitore (estero o meno).
Trattamento fiscale della perdita su crediti: importantissimo
Anno di apertura della procedura concorsuale che coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento per esempio;
Oppure con l’accertata irreperibilità del debitore (comprovata da raccomandate o da altre azioni che fanno capire che sarebbe più oneroso continuare a cercarlo rispetto al valore del credito);
Anno in cui si accerti con materiale documentale che non conviene più economicamente procedere ad ulteriori azioni di recupero nei suoi confronti.
Le somme che sono incassate in misura inferiore al valore fiscalmente riconosciuto del credito andranno a stornare il valore del credito presente in bilancio facendo la dovuta distinzione:
Il valore fiscalmente riconosciuto del credito si abbatte delle svalutazione analitiche direttamente quantificate sul singolo credito e rilevanti fiscalmente nell’esercizio in cui sono rilevate nei limiti percentuali. Le eventuali svalutazioni forfettarie non abbattono invece il valore fiscalmente riconosciuto del singolo credito ma hanno rilevanza fiscale.
In sintesi possiamo dire che i crediti si svalutano ogni hanno alimentando un fondo svalutazione crediti ed ogni anno queste svalutazioni sono deducibili secondo alcuni limiti quantitativi annui (o,50% o 0,30% nel caso di enti creditizi e finanziari) definiti dal legislatore a seconda della tipologia di attività svolta (imprese commerciali ed enti creditizi o imprese di assicurazione).
Successivamente quando intervengono delle perdite su crediti queste andranno prioritariamente ad abbattere il valore del fondo svalutazione e solo successivamente per l’eccedenza andranno imputate a conto economico e saranno deducibili solo per il differenziale.
Se le somme recuperate saranno pertanto inferiori al valore fiscalmente riconosciuto del credito la parte eccedente andrà ad abbattere il valore del fondo svalutazione credito e l’eventuale parte eccedente sarà imputata in conto economico come un onere di gestione avente rilevanza fiscale e quindi deducibile.
Nel caso invece di recupero di crediti per somme superiori al valore fiscalmente riconosciuto la quota eccedente di storno del credito iscritto nello stato patrimoniale del creditore andrà imputata in conto economico come sopravvenienza attiva e come tale imponibile fiscalmente.
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