Crif e richieste di informazioni.
- Extragiudiziale.
- 13 gen 2017
- Tempo di lettura: 5 min

Chiunque oggi acquisti un bene tramite finanziamento (cessione del quinto dello stipendio, prestito personale, etc.), viene automaticamente registrato nei cosiddetti SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie). Per essere censiti basta la semplice richiesta di finanziamento anche qualora questa venga respinta, per cui non è necessario aver cominciato a pagare le rate del prestito. In Italia, il principale sistema di Informazioni Creditizie EURISC, è gestito da CRIF S.p.A. (Centrale Rischi Finanziari), società privata di Bologna fondata nel 1998, leader del credito retail nazionale e presente in Europa, America, Asia e Africa. Non è una società finanziaria ma un gestore di Sistemi di Informazioni Creditizie.
Questa raccoglie in un database informatico tutte le informazioni finanziarie relative ai soggetti (privati o imprese) che richiedono un finanziamento. Le informazioni, una volta raccolte, verranno elaborate al fine di determinare la probabilità di insolvenza dei vari soggetti. A questa partecipano più di 440 istituti tra banche e finanziarie e gran parte degli sportelli bancari in Italia aderisce ad EURISC. Questi sono collegati telematicamente ai servizi che la società offre, dietro il pagamento di una fee.
Va inteso che in CRIF non vengono inseriti esclusivamente i cattivi pagatori ovvero i consumatori con problemi di solvibilità, bensì tutti coloro che in qualche modo hanno avuto a che fare con un prestito, anche in senso positivo. Ormai qualunque banca o finanziaria, prima di concedere un finanziamento interroga il sistema per rendersi conto della storia creditizia dei consumatori e farsi un'idea di come questi si comporterebbero, una volta contratto il prestito. Lo scopo è quello di definire al meglio le condizioni del prestito in funzione della reputazione creditizia del richiedente e contenere quanto più possibile il grado di rischio, eventualmente chiedendo garanzie accessorie o concedendo il prestito a determinate condizioni. Banche e finanziarie, nel valutare una richiesta di finanziamento non si limitano a consultare CRIF ma la verifica si estende anche ai registri ed elenchi pubblici (registri dei tribunali e di pubblicità immobiliare, bollettino dei protesti, etc.) e altri importanti archivi quali EXPERIAN e CTC. Essere dunque dei buoni pagatori ed esistere in CRIF, rappresenta una referenza utile all'ottenimento di un prestito, a seguito di una richiesta presentata all'istituto finanziatore e in questo caso una richiesta di cancellazione non avrebbe senso.
I tempi per ottenere la cancellazione
Condizione essenziale è che il debito sia stato sanato.
Le tempistiche sono fissate dal Codice Deontologico (Delibera n. 8 del 16/11/2004) che regola l'attività delle banche dati private (CRIF, EXPERIAN, CTC) ad esclusione della Centrale Rischi della Banca d'Italia sono le seguenti:
1 anno, dal momento della regolarizzazione di due rate/mesi non pagate (temporanea morosità)
2 anni, dal momento della regolarizzazione di un numero di rate/mesi superiore a due (temporanea morosità)
3 anni, dalla cessazione del rapporto o scadenza del contratto, in caso di gravi inadempimenti quali ad esempio il non avere regolarizzato il pagamento delle rate (definitiva morosità)
Per le richieste di finanziamento invece i tempi sono i seguenti:
6 mesi, laddove previsto dall'istruttoria. Avviene dunque solo dopo 6 mesi dalla richiesta del finanziamento
30 giorni, successivamente a rinunzia. Decorso il termine si ha il depennamento
30 giorni, successivamente a rifiuto da parte della banca o finanziaria. I 30 giorni decorrono dalla data di notifica del rifiuto, dopo i quali si ha il depennamento
Tutto questo per evitare che il cliente faccia richieste multiple nel breve periodo.
L'eliminazione dovrebbe essere automatica decorsi tali termini ma spesso non è così. Le informazioni contenute negli archivi sono enormi per cui gli aggiornamenti potrebbero non essere immediati. In questo caso, bisognerebbe sollecitare tramite richiesta diretta o tramite associazioni di difesa dei diritti dei consumatori quali Adiconsum, Assoutenti, Codacons, Federconsumatori che hanno la possibilità di accedere alle informazioni in tempi molto brevi, grazie a convenzioni e protocolli d'intesa sottoscritti con CRIF.
La questione della privacy, i dati sensibili e giudiziari
Ci si chiede se raccogliere dati in CRIF, non rappresenti unainfrazione della privacy dei consumatori anche laddove questi siano cattivi pagatori. A questa domanda ci viene incontro il garante, stabilendo che, laddove le informazioni riguardino inadempimenti di qualsivoglia natura nei pagamenti delle rate, non è necessario il consenso al trattamento dei dati personali di chi faccia richiesta di prestito, tutelando così il credito. In ogni caso i consumatori hanno diritto di accesso alle proprie informazioni (diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) ai sensi dell'art.7 del Decreto Legge 196/2003 e conoscere la propria posizione finanziaria in EURISC. Normalmente l'esito arriva entro 15 giorni dal momento della ricevuta richiesta ed è possibile optare tra posta ordinaria o e-mail.
Le informazioni raccolte si limitano all'esclusiva tutela del credito e contenimento dei rischi di insolvenza pertanto restano esclusi i dati sensibili (orientamento politico e religioso, razza, salute, etc.) e quelli giudiziari.
Non sempre conviene cancellarsi
Chiunque abbia tenuto una condotta finanziaria esemplare, può invece richiedere la cancellazione CRIF in qualsiasi momento, fermo restando che verrebbe annullata una referenza importante, nel momento in cui la banca o finanziaria, dovesse valutare l'opportunità di concedere un finanziamento, le eventuali condizioni, le prestazioni accessorie. In questo caso dunque, l'operazione sarebbe poco proficua.
I problemi che comporta essere iscritti
Problemi più gravosi nascono nel momento in cui un soggetto è iscritto in banca dati per cattiva condotta e quindi, tra i cattivi pagatori. E' inutile nasconderlo, i fastidi sono molteplici primo tra tutti, la quasi impossibilità di poter ricevere liquidità da parte della quasi totalità degli istituti finanziatori che, una volta riscontrato un problema, desistono piuttosto facilmente. Nella migliore delle ipotesi, per contenere il rischio, verranno richieste garanzie personali, garanti, coobbligati, etc. a meno che non si opti per la Cessione del Quinto dello Stipendio o della pensione, laddove sussistano i requisiti per ottenerla, la cui garanzia è rappresentata dallo stesso stipendio o pensione.
Consigli e servizi online utili ai consumatori
Si consiglia di chiedere la cancellazione diretta in ogni caso. Oggi è semplicissimo e la stessa CRIF mette a disposizione un servizio gratuito online ai consumatori molto semplice da utilizzare. Tramite questo modulo, oltre a chiedere di accedere alle proprie informazioni, è possibile chiederel'aggiornamento o la cancellazione e laddove questi siano erroneamente censiti, la rettificazione o l'integrazione. La cancellazione CRIF invece sarà immediata nel caso in cui vi sia stato uno scambio di persona o in caso di truffa e in questo caso bisogna subito sporgere denuncia alla Polizia verificando le informazioni archiviate. Alla richiesta basterà allegare copia della denuncia.In nessun caso è prevista la cancellazione CRIF dietro pagamento di somme di denaro ne a società che millantano di offrire questo tipo di servizi ne ad altri per cui ripetiamo, la richiesta di cancellazione è gratuita.
Il Decreto Sviluppo (legge 12/07/2011) e la mancata occasione
Dal 13 luglio 2011 al 16 settembre 2011 la situazione era questa e riguardava un'importante novità introdotta dal Decreto Sviluppo convertito in legge il 12 luglio 2011 in cui, all'art. 8-bis si prevedeva la cancellazione delle segnalazioni relative a ritardi nei pagamenti, entro 5 giornilavorativi dal momento della regolarizzazione dello stesso. A questo obbligo, davano seguito banche ed intermediari finanziari provvedendo entro 7 giorni alla cancellazione della segnalazione.
Circa le segnalazioni già inserite in banca dati e relative al non pagamento di un numero di rate inferiori a sei o un'unica rata semestrale, queste vanno cancellate entro 15 giorni lavorativi a partire dal 12 luglio 2011, data dall'entrata in vigore della legge.
La legge introduceva quindi un'importante novità sulla condotta di gestione da parte delle Centrali Rischi pubbliche e private delle informazioni sulle insolvenze raccolte nelle Banche Dati.
Troppo bello per essere vero, e difatti tali novità sono state quasi subito invalidate dalle nuove disposizioni in materia di cancellazione introdotte dalla nuova finanziaria definitivamente approvata il 14 settembre 2011, per cui, dal 17 settembre 2011 ad oggi, la situazione è la seguente
Laddove il ritardo di pagamento sia stato regolarizzato, non seguirà più la cancellazione dalla banca dati come si disponeva a luglio bensì si procederà ad aggiornare e integrare le informazioni circa la nuova posizione debitoria del segnalato. In questo caso, verrà indicato che il pagamento è avvenuto e il ritardo regolarizzato. L'integrazione di cui sopra, deve essere comunicata alla banca dati dall'istituto finanziatore entro 10 giorni dall'avvenuta regolarizzazione. Per quanto riguarda ritardi di pagamenti di rate uniche semestrali o rate mensili inferiori a sei, nel caso in cui queste siano già registrate, si procederà all'integrazione con l'indicazione dell'avvenuto pagamento e sua regolarizzazione.
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