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RECUPERO CREDITI E NORMATIVA SULLA PRIVACY.

  • recuperocerto
  • 24 lug 2016
  • Tempo di lettura: 1 min

La classica telefonata dei call center è il tipo di attività che lascia maggiori tempi al debitore ed è volta a costituire solo uno stimolo, a volte più psicologico che effettivo, a pagare in tempi brevi, spiegando al debitore le conseguenze di un eventuale inadempimento.

Il Garante della privacy ha rilevato alcune irregolarità poste in essere dagli operatori:

– visite al domicilio o sul luogo di lavoro;

– telefonate persistenti e ripetute, anche nell’arco della stessa giornata o in orari non lavorativi e di riposo;

– comunicazioni telefoniche il cui contenuto a carattere sollecitatorio è preregistrato, poste in essere senza intervento di un operatore (con il rischio che soggetti diversi dal destinatario vengano a conoscenza del contenuto della chiamata);

– invii di lettere il cui contenuto è facilmente visibile anche da terzi (ad esempio, plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o locuzioni simili)

– lettere il cui contenuto è tale da indurre il destinatario in errore circa il valore e la provenienza dell’intimazione a pagare (usuale è il ricorso a formule quali “preavviso esecuzione notifica” o il richiamo di norme di rito con il riferimento alla futura attivazione di “ufficiali giudiziari”);

– affissioni di avvisi di mora sulla porta del debitore;

– telefonate ad amici, parenti e vicini di casa per conoscere i numeri di telefono privati del debitore, ecc.


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