L'OBIEZIONE DI COSCIENZA IN UNO STATO LAICO.
- DaniSeria
- 14 dic 2016
- Tempo di lettura: 2 min
BATTAGLIE DI RETROGUARDIA. L'attenzione è su un articolo con tanto di legge circa l'assurdità ( a mio avviso) della reclamata " Obiezione di coscienza ", da parte di taluni farmacisti che si rifiutano appunto di dare la pillola abortiva anche dietro prescrizione medica.... L'assurdità è data dalla semplice constatazione di fatto che il nostro è uno Stato laico. Un medico ha il diritto di non voler eseguire una interruzione di gravidanza per personali principi etici e religiosi; la garanzia alla salute è teoricamente salvaguardata dal medico non obiettore ( anche se in alcuni presidi ospedalieri, vi è un'altro sisma percentuale di obiettori che possono arrivare anche al 100% per assurdo).
Può essere un utile promemoria per tutte quelle donne che, in un momento già di suo difficile della loro vita, si sentiranno negare il farmaco richiesto da un farmacista convinto che loro ingeriscano la pillola contraccettiva con la facilità con cui butterebbero giù una caramella. Diverso peró è ( dovrebbe) per il farmacista che si rifiuta di fornire quanto legittimamente richiesto, trattandosi di un esercizio al pubblico e non struttura ospedaliera. ..Ai fini della legge penale, il farmacista è qualificato come “incaricato di pubblico servizio”. Per l’art. 328 del codice penale, “il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di [….] sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”. In pratica, ci sono buone probabilità che quel rifiuto dei farmacisti costituisca un reato"...

“Senza ricetta, le donne userebbero la pillola del giorno dopo con troppa facilità”. E’ questa, secondo una recentissima indagine demoscopica, la profonda motivazione che il 77% dei farmacisti contrari alla somministrazione della nuova “pillola del giorno dopo” in assenza di ricetta medica pone a base della sua posizione. E quelli contrari sono il 46% di quelli intervistati, non proprio una minoranza irrilevante. Per la maggioranza, i motivi di fondo di questa posizione sono di natura religiosa, ça va sans dire. Posizione che sarebbe semplicemente bizzarra, se non fosse che, meno di un anno fa, l’Agenzia italiana del farmaco, recependo un’indicazione della corrispondente autorità europea (Ema), ha emesso un provvedimento con il quale ha sancito che “la pillola dei 5 giorni dopo va somministrata con ricetta solo alle minorenni. Per le altre donne, può essere venduta senza ricetta, e senza test di gravidanza”. E’ discretamente evidente, quindi, che questi signori antepongono all’obbligo di applicazione di una norma dello Stato, diretta proprio alla loro categoria professionale, altri obblighi lato sensu derivanti dalla loro “legge religiosa”.
La norma agitata dai due farmacisti era quella di cui all’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) in materia dilibertà di religione.
La Corte, nell’occasione, affermò un concetto di “personali convinzioni religiose” di un soggetto incaricato di un pubblico servizio, quale il farmacista, fortunatamente più vicino a quello tipico del Paese dei Lumi piuttosto che a quello di uno Stato in cui vige la Sharia. Infatti, statuì che l’art. 9 Cedu stabilisce di manifestare i propri convincimenti al di fuori della sfera professionale, pena un’indebita imposizione ad altri del proprio credo religioso, e dichiarò la richiesta dei due farmacisti irricevibile.
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